28 giugno 2023

La centralità della relazione di revisione nella gestione della crisi d’impresa

Autore: Redazione Fiscal Revisione
Negli ultimi tempi la cultura del controllo aziendale sta assumendo sempre di più estrema importanza e rilevanza. Oggi tutti gli operatori economici, siano essi attivi nel mercato finanziario o nell'economia reale, hanno una forza centrifuga notevole, anche sfavorevole. È improbabile che gli operatori riescano a gestire sotto il proprio controllo l’intera situazione di crisi. Il legislatore, in questo contesto, ha più volte infatti dimostrato di averne consapevolezza avendo emesso anche degli interventi mirati; gli ultimi dei quali riguardano crisi d'impresa e leggi fallimentari.

Il nuovo codice di crisi segna un importante indirizzo normativo nell'ambito del concetto di organizzazione, gestione e controllo delle attività commerciali culminata nelle recenti modifiche apportate dal D.lsg. 83/2022.

In questo contesto non possono che inserirsi e adattarsi i revisori legali, quali tecnici del controllo aziendale e professionisti nel processo di auditing, il cui ruolo operativo e pratico non è solo frutto di logiche didattiche, ma soprattutto esperienza concreta. L'art. 14 D.Lgs. 39/2010 dispone che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti debbano esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio illustrando i risultati della revisione legale.

Nell'espressione del giudizio il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi essendo stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati. Egli, in seguito all’attività di controllo, esprime un giudizio sulla rendicontazione annuale del bilancio di esercizio, divenendo il ruolo del revisore fondamentale e centrale.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato la versione aggiornata del modello di relazione sul bilancio del collegio sindacale non incaricato della revisione legale e del modello di relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. Si tratta di aggiornamenti rispetto alle versioni pubblicate lo scorso anno che contengono significative modifiche necessarie alla luce delle recenti normative che hanno posto importanti responsabilità all’organo di controllo.

Il principale strumento inteso come supporto per il lavoro svolto dall’organo di controllo sono i modelli di relazione; essi tengono conto delle deroghe e misure straordinarie che anche quest’anno coinvolgono la redazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2022 quale retaggio e conseguenza della pandemia. Le deroghe si riferiscono principalmente alla sospensione degli ammortamenti (prorogata con legge 25/2022), alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante (riproposta con legge 73/2022) e alla sospensione degli adempimenti civilistici in caso di perdite rilevanti (prorogata anche per le perdite 2022).

In questa prospettiva proprio l’attività di vigilanza e di revisione su tali aspetti assume una particolare rilevanza poiché ogni decisione assunta dovrà essere illustrata e valutata con particolare attenzione sia dall’organo di amministrazione, nella relazione sulla situazione patrimoniale, sia dall’organo di controllo, nelle sue osservazioni.

Emerge quindi come il ruolo del revisore, soprattutto in un momento come quello di crisi attuale, sia non solo inteso come stimolo per lo sviluppo del contesto economico di riferimento ma soprattutto finalizzato ad acquisire la totale credibilità da parte degli stakeholder e fiducia nel mercato in cui le imprese operano sia in un contesto nazionale che internazionale. Sono proprio gli articoli 14 e 15 del D.lgs. 39/2010 che ben evidenziano la notevole responsabilità nella relazione di revisione e nel giudizio sul bilancio da parte dei soggetti abilitati alla revisione legale.

Il decreto-legge 14/2019 ha peraltro modificato anche il Codice civile, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento l'art. 2086, in cui l’imprenditore ha il compito di “predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della tempestiva rilevazione delle crisi aziendali e della perdita di continuità aziendale”.

È evidente come il campo di intervento del revisore può confermare che le attività svolte e l’immagine professionale sono l'essenza di un sistema economico in crescita; il motore connesso all'innegabile necessità di espandere l'attività d'impresa viene contrapposto alla necessità di un controllo costruttivo che mira a ridurre il rischio e frenare comportamenti imprenditoriali che possono anche inavvertitamente deviare dai principi fondamentali su cui si basa una governance d'impresa benigna e sostenibile.

In questa prospettiva quindi, la relazione di revisione rappresenta l’ultimo atto delle procedure di controllo caratterizzato dall'assunzione di responsabilità individuale e collettiva dei revisori per l'attività svolta e le conclusioni raggiunte.
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