La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi è una nuova procedura negoziale e stragiudiziale il cui scopo è consentire all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di risanare l’impresa attraverso l’aiuto di un esperto indipendente. L’imprenditore può accedere a questa procedura volontariamente laddove si sia in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza.
Ruolo fondamentale all’interno di questa procedura è occupato dai sindaci e dai revisori, i quali, sono obbligati a fornire all’esperto designato della composizione negoziata all’esperto le informazioni e le valutazioni elaborate per una ricognizione generale della situazione economico patrimoniale e finanziaria.
Le nuove disposizioni sulla crisi d'impresa in relazione alla composizione negoziata richiedono requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto, che opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed ha la facoltà di chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza e di un revisore legale.
L'istanza contenente disposizioni per l'allerta e l'assistenza nelle procedure di risoluzione delle crisi è stata rinviata al 31 dicembre 2023 in seguito al decreto-legge del 24 agosto 2021, n. 118 che ha ulteriormente differito l'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 2022.
La prima conseguenza del rinvio riguarda i molti interrogativi e incertezze sorte circa le responsabilità dei revisori e degli organi di controllo. Nel frattempo, in attesa della piena attuazione delle riforme, sono emersi nuovi mandati e nuovi profili di responsabilità per sindaci e revisori, anche perché i ritardi delle riforme hanno creato un vuoto normativo nelle procedure di gestione delle crisi aziendali.
Secondo la legge è previsto che l'organo di controllo della società debba segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza di un presupposto per effettuare la richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi. La segnalazione dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione costituisce un “dovere” dell'organo di controllo. L'art. 14 D.Lgs. 14/2019, faceva ricadere gli obblighi di segnalazione non solo sull'organo di controllo, bensì anche sui soggetti incaricati della revisione legale, revisore persona fisica o società di revisione, chiamati ad attivarsi presso l'organo di amministrazione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni.
Tutto questo risulta essere stato raccolto dal legislatore e fatto proprio nel Codice della Crisi; infatti l'art. 25 octies CCII replica, con rilevanti modifiche, il contenuto dell'art. 14 D.Lgs. 14/2019 (“obbligo di segnalazione degli organi di controllo societario”) che dovrebbe essere recuperato nella prospettiva di dotare di efficacia il sistema delle segnalazioni attualmente vigente.
Tuttavia, il Codice della Crisi nella sua attuale formulazione può anche far sorgere dubbi interpretativi sul ruolo che l'organo di controllo e il revisore legale ricopriranno con l’entrata in vigore dell’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa. Per effetto di tali disposizioni di legge, per le società prive di collegi sindacali, sindaci o meno, la responsabilità della corretta struttura ricade interamente sull'organo amministrativo. Sarebbe opportuno quindi enfatizzare il ruolo proattivosia dell'organo di controllo sia del revisore legale che nella società, svolgono funzioni di controllo e revisione legale, al fine favorire l'emersione tempestiva delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario della società.
Durante l’intero processo di revisione, il soggetto abilitato alla revisione legale valuta la sussistenza della continuità aziendale e verifica, in seguito ad un’attenta analisi del rischio, che la fase di pianificazione della revisione venga rispettata e portata a termine in maniera corretta. Si è però evidenziato, in particolare come, il mancato adeguamento delle procedure di allerta per l’immediata rilevazione del rischio di crisi che potenzialmente potrebbe sorgere, possa compromettere il processo di acquisizione degli elementi probativi, fase svolta dal revisore precedentemente alla verifica del presupposto della continuità aziendale.
Emerge quindi come sia onere principale del revisore segnalare l’emersione dello stato di crisi d’impresa e mettere quindi a conoscenza l’esperto in maniera tempestiva della situazione patrimoniale della società potenzialmente insolvente.
Tuttavia, nonostante l'incertezza dell'applicazione di tale riforma fino ad ora in materia di crisi d’impresa, si evince dall'analisi del testo normativo che, secondo la ripartizione delle rispettive funzioni, sarà attribuito un ruolo importante nello specifico funzionamento, sia al collegio sindacale che al revisore legale dei conti.
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