L’art. 4-bis, commi 1 e 2, Dlgs. n. 149/2011 “Relazione di inizio mandato provinciale e comunale”, dispone che entro il 90° giorno dall’inizio del mandato elettivo politico dell’Amministrazione in carica, i Comuni devono redigere una relazione di “inizio mandato”.
L’obiettivo della Relazione, all’interno del quadro della sostenibilità complessiva della finanza pubblica, è la verifica della “… situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti …” al fine di appurare se esistano o meno i “presupposti” per le “procedure di riequilibrio finanziario vigenti” a cui, eventualmente, il nuovo Sindaco dovrebbe ricorrere. Si dà importanza al momento del cambio del governo, prevedendo che i “nuovi entrati” possano verificare la reale situazione dell’Ente e non assumersi “al buio” le responsabilità di eventuali situazioni critiche.
La Relazione deve essere predisposta dal “responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale” e “sottoscritta dal – nuovo - Sindaco”.
Il Sindaco deve verificare e approfondire con i tecnici le informazioni utili a capire la reale situazione dell’Ente che si trova a guidare; la Relazione non deve essere inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (adempimento previsto invece per la Relazione di fine mandato) e non sono previste sanzioni in caso di mancata o tardiva predisposizione della Relazione.
Occorre segnalare la correlazione tra
la relazione di “inizio mandato” ed il controllo strategico, in quanto il referto “iniziale” del Sindaco rappresenta il primo elemento di avvio del monitoraggio del rispetto degli obiettivi, sviluppati poi nel Documento Unico di Programmazione fino ad arrivare al Piano Esecutivo di Gestione, che, ai sensi dell'art. 169 del Tuel comprende il Piano della perfomance e degli obiettivi.
Qualora il Sindaco dovesse firmare una Relazione attestante
una situazione priva di criticità e successivamente, invece, si dovessero rilevare problemi, questi nuovi amministratori dovrebbero assumersi le proprie responsabilità. Mentre se il Sindaco dovesse firmare una Relazione attestante criticità, questa dovrebbe essere inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per verificare le eventuali responsabilità dei precedenti amministratori o l’uso improprio da parte dei nuovi dello strumento “Relazione di inizio mandato”.
La Relazione ha due caratteristiche fondamentali:
-
verificare la situazione finanziaria (equilibri di bilancio, politiche fiscali e tributarie, situazione di cassa, capacità di riscossione, analisi dei risultati, analisi residui attivi e passivi) e patrimoniale e la misura dell'indebitamento degli Enti; quindi verificare quale sia la situazione di partenza per il mandato del nuovo Sindaco e per la realizzazione del suo Programma;
- ai fini del controllo sociale, deve essere il punto di partenza per verificare, confrontando le informazioni in essa contenute con quelle incluse nella relazione che verrà redatta a fine mandato, il miglioramento e/o il peggioramento della situazione finanziaria, patrimoniale e dell’indebitamento.
Sia pure non si preveda un modello specifico per la Relazione di inizio mandato, si dovrebbe utilizzare, semplificandolo, il modello della Relazione di fine mandato per garantire una confrontabilità delle informazioni alla “fine del viaggio” percorso, in modo snello e comprensibile.
È da precisare che la relazione di inizio mandato non ha alcun ruolo attivo se non una
funzione di “sensibilizzazione” focalizzata sull’importanza del monitoraggio gestionale periodico, attraverso il quale, con specifici report, il dirigente o l’amministratore deve poter avviare l'adozione degli opportuni interventi di modifica della programmazione, al fine di renderla quanto più possibile conforme ed attinente alle linee di indirizzo originariamente definite.
All’appuntamento disciplinato, dell’art. 4-bis, citato, deve essere data importanza sia da parte degli amministratori che dei
revisori, mentre purtroppo spesso la Relazione di fine mandata viene percepita dagli operatori come un adempimento formale, con una considerazione assai inferiore a quella accordata sia al Programma di mandato del Sindaco che alla Relazione di fine mandato.
L’Organo di revisione non deve certificare la Relazione ma risulta opportuno che venga ugualmente effettuata
una verifica della coerenza o meno con i dati indicati nella Relazione di fine mandato presentata dalla precedente amministrazione.