I Revisori, secondo il dettato dell'art. 240 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), rispondono:
- della veridicità delle loro attestazioni;
- del rispetto del principio di segretezza sui fatti o documenti;
- dell'adempimento dei doveri con la diligenza del mandatario.
L'omessa osservanza di tali doveri da luogo al sorgere di responsabilità in capo ai Revisori.
Si è in presenza di responsabilità civile se, in capo al soggetto, sorge l'obbligo di risarcimento del danno cagionato, mediante la corresponsione di una somma di denaro. Tale situazione può essere originata dalla violazione di doveri nascenti da un sottostante rapporto di natura giuridica (responsabilità contrattuale), oppure in violazione di norme previste dall'ordinamento giuridico (responsabilità aquiliana o extracontrattuale).
Il danno non può mai considerarsi potenziale ma deve essere effettivo ed accertato e può consistere in una minore entrata, in un maggiore esborso o in una perdita patrimoniale per l’Ente. La quantificazione del danno avviene facendo la differenza della valutazione patrimoniale al momento dell’accertamento dell’atto che ha generato responsabilità in capo all’Organo e quella che si sarebbe verificata nel caso in cui l’atto non fosse stato attuato.
La responsabilità civile del Revisore trova il proprio presupposto nel dettato dell’art. 240 del Tuel e dell’art. 2407 del Cc., dove si stabilisce che i Revisori, nell'esercizio dell’attività di controllo, devono adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
La giurisprudenza ha ormai confermato che, nel rapporto di mandato, una volta che sia provata l’inadempienza del mandatario, si presume l’esistenza del nesso di causalità fra l’inadempiente ed il danno causato. Pertanto, i Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del “buon padre di famiglia” ai sensi dell'art. 1710, comma 1, Cc., con diligenza rapportata al tipo di attività professionale esercitata.
Tenendo conto dell'ampiezza e della complessità delle prestazioni connesse all'attività di revisione, occorre considerare, nell'accertamento del comportamento tenuto, le difficoltà proprie della singola situazione.
Di fronte a situazioni che presentano problemi tecnici di particolare complessità è sostenuto da una parte della dottrina che i Revisori iscritti in Albi professionali rispondano solo nel caso di dolo o colpa grave. Il dolo o colpa grave può evincersi, non solo da un atto compiuto, bensì anche dalla mancata o ritardata adozione di atti (fatti commissivi e omissivi) che possono aver generato un danno all’Ente o a terzi.
L'ipotesi di responsabilità civile, che si configura ogni qualvolta siano realizzati atti illeciti, nei confronti dei singoli Revisori ha il fine di prevenire atti illeciti, così da garantire un corretto svolgimento dell'incarico.
Tuttavia esistono altri rimedi che riescono a fornire garanzia di correttezza nella funzione di revisione, tra i quali la revoca per giusta causa, la decadenza e quanto previsto in caso di “Dissesto” dal comma 5-bis dell’art. 248 del Tuel.
I casi di responsabilità sopraesposti sono dalla legge posti in capo ai singoli Revisori, ma esistono dei casi in cui la responsabilità riguarda in modo solidale l'intero Collegio.
Se la responsabilità è intesa nel senso di doveri, bisogna considerare che esistono doveri per il Collegio e doveri per il singolo componente dello stesso (nel qual caso, la responsabilità sarà personale).
Se si considera il danno prodotto da una Deliberazione del Collegio, la responsabilità ricadrà su tutti i membri solidalmente.
Dunque, se dalla Deliberazione dovesse derivare un illecito, questo sarà fonte di responsabilità per tutti i membri del Collegio. Naturalmente, individuale o solidale che sia, la responsabilità in capo ai Revisori assume la forma di responsabilità esclusiva, in quanto ognuno di questi risponde in via autonoma del proprio comportamento quando consegue da attività che spettano direttamente al Collegio.
La responsabilità solidale si può manifestare anche nella forma di concorso nella condotta illecita degli Amministratori. Il dovere di vigilanza sugli Amministratori sorge dall’art. 239, comma 1, lett. c), del Tuel, e nel dettato del comma 2, dell'art. 2407, Cc., si specifica che i Revisori "sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi" nel caso in cui il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato secondo gli obblighi di diligenza previsti.