14 giugno 2023

La sfida degli ETS per l’approvazione del primo bilancio nel RUNTS

Autore: Redazione Fiscal Revisione
Negli ultimi anni, gli Enti del Terzo Settore (ETS) hanno acquisito sempre maggiore rilevanza nel panorama sociale ed economico. Queste organizzazioni senza scopo di lucro svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere il benessere della comunità e affrontare le sfide sociali.
Con l'approvazione del primo bilancio d'esercizio da depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), gli ETS si trovano di fronte a una nuova sfida che richiede la massima attenzione e responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie.

Il bilancio d'esercizio rappresenta uno strumento chiave nella gestione finanziaria di qualsiasi organizzazione. Per gli ETS, l'approvazione e la corretta compilazione del bilancio rivestono un'importanza ancora maggiore, poiché possono influire sull'acquisizione di finanziamenti, sull'affidabilità e sulla trasparenza dell'ente. Un bilancio accurato e dettagliato fornisce una panoramica chiara delle entrate, delle spese e del patrimonio dell'organizzazione, consentendo di valutare la sua sostenibilità finanziaria e di adottare misure correttive, se necessario.

L'approvazione del bilancio d'esercizio rappresenta un momento cruciale per gli ETS. Solitamente, il bilancio viene approvato dall'assemblea dei soci o dai membri del consiglio direttivo, a seconda dell'organizzazione. È necessario garantire che il bilancio rifletta in modo accurato la situazione finanziaria dell'ente e che rispetti i principi contabili e le normative fiscali.

Il revisore svolge un ruolo di fondamentale importanza nel contesto dell'approvazione del bilancio degli Enti del Terzo Settore. Il suo compito principale è quello di esaminare in modo indipendente e imparziale il bilancio dell'organizzazione al fine di fornire un'opinione sulla sua affidabilità e conformità alle normative contabili e fiscali.

Nel contesto dell'approvazione del primo bilancio da depositare nel Registro (Runts), il revisore svolge un ruolo ancora più cruciale. Deve verificare che il bilancio rispetti le nuove disposizioni ministeriali e le regole specifiche previste per il deposito nel Runts. Ciò include la valutazione dell'adeguata documentazione delle attività strumentali e secondarie, come richiesto dall'articolo 13, comma 6 del Cts, nonché l'analisi delle erogazioni liberali e di altre transazioni non sinallagmatiche in conformità all'Oic35.

Durante il processo di approvazione, è importante coinvolgere tutte le parti interessate, assicurando la trasparenza e la partecipazione attiva dei membri dell'organizzazione. Gli ETS dovrebbero avere meccanismi di controllo interni per garantire la correttezza e l'attendibilità delle informazioni finanziarie riportate nel bilancio.

Una volta approvato, il bilancio d'esercizio deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Il Runts fornisce uno strumento di monitoraggio e controllo delle attività degli ETS, consentendo alle autorità competenti di verificare la conformità dell'organizzazione alle norme vigenti. Il deposito del bilancio nel Runts permette anche agli ETS di accedere a una serie di benefici e agevolazioni, come ad esempio la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici o privati.

Gli Enti del Terzo Settore di fronte alla sfida dell'approvazione del primo bilancio da depositare nel Registro (Runts) si trovano ad affrontare nuovi obblighi normativi. Entro il prossimo 30 giugno, per le realtà che hanno completato l'iscrizione entro il 30 settembre 2022, nonché per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale trasferite, diventa obbligatorio depositare il bilancio d'esercizio 2021 seguendo i nuovi schemi ministeriali (Dm 5 marzo 2020).

Gli enti del Terzo Settore, per rispettare la scadenza del 30 giugno, devono approvare il bilancio entro un termine adeguato e devono affrontare i nuovi modelli di rendicontazione e l'applicazione dell'Oic35. In particolare, è necessario prestare attenzione alla registrazione delle erogazioni liberali e di altre "transazioni non sinallagmatiche" in conformità con il principio contabile menzionato.

Per le liberalità vincolate, in linea con l'Oic35, è necessario adottare una contabilizzazione diversa a seconda che il vincolo sia imposto dall'organo amministrativo o dal donatore. Nel primo caso, se l'ente vincola risorse a progetti specifici, è necessario registrare un accantonamento nelle voci del Rendiconto gestionale, come ad esempio A9 o E8 (nel caso in cui le somme siano destinate a coprire le spese di supporto generale future), in contropartita alla voce Patrimonio netto vincolato AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali".
Nel caso, invece, in cui il vincolo sia imposto da un donatore, l'ente deve registrare le attività in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) "Riserve vincolate destinate da terzi", rilasciando la riserva in contropartita alla voce appropriata del rendiconto gestionale, come ad esempio A10 o E9, anch'esse introdotte dal principio contabile.

Gli Enti del Terzo Settore si trovano quindi a dover affrontare con attenzione e precisione le nuove disposizioni normative, garantendo la corretta compilazione del bilancio d'esercizio e il rispetto delle scadenze previste dal Registro (Runts). La conformità a tali regole contribuirà a rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle organizzazioni del Terzo Settore, consolidando la loro reputazione e il loro impatto nella comunità.

Tuttavia, gli Enti del Terzo Settore, durante la preparazione del bilancio, devono prestare attenzione alla documentazione relativa alla strumentalità e secondarietà delle attività, come richiesto dall'articolo 13, comma 6 del Codice del Terzo Settore (Cts). Per gli enti che adottano la forma ordinaria di bilancio, sarà necessario includere tale dichiarazione nella relazione di missione (punto numero 21 del Modello C). Allo stesso modo, per coloro che utilizzano il rendiconto per cassa, la documentazione dovrà essere riportata in calce al rendiconto stesso.

Per quanto riguarda gli adempimenti legati al deposito entro il termine del 30 giugno, gli ETS dovranno seguire le modalità stabilite dal Decreto istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) (Dm 106/2020) e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro attraverso le recenti linee guida pratiche.

In sintesi, gli Enti del Terzo Settore devono assicurarsi di rispettare le disposizioni relative alla strumentalità e secondarietà delle attività durante la compilazione del bilancio. Inoltre, devono attenersi alle specifiche modalità di documentazione e deposito stabiliti dal Runts e dalle direttive ministeriali. Il rigoroso adempimento di tali obblighi contribuirà a garantire la conformità normativa e la trasparenza delle attività svolte dagli enti, rafforzando la fiducia e l'impatto positivo che essi generano nella società.
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