Sulla GU nr. 237 del 4 ottobre u.s. è stato pubblicato il
decreto nr. 135/2021 recante il
“Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di Revisori Legali, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, D.lgs. nr.39/2010”.
L’Ufficio della Ragioneria Generale dello Stato, presso il MEF, ha reso noto il Regolamento, di cui al predetto decreto, con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale, dettando le istruzioni per come regolarizzare l’eventuale
mancato assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019. Ha anche previsto la postdatazione dell’accertamento della predetta violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso regolamento.
Con tale regolamento viene data la possibilità ai Revisori Legali di sanare entro il
17/01/2022 eventuali debiti per crediti formativi, relativi al triennio 2017/2019, esclusivamente con i corsi messi a disposizione, nella piattaforma del MEF. Mentre
per il triennio 2020/2022 la formazione potrà essere completata
entro il 31/12/2022 attraverso i canali FAD – MEF e/o presso gli enti formatori terzi accreditati.
È utile ricordare che il Mef v
igila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. nr. 39/2010 da parte degli iscritti nel registro dei Revisori Legali e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni di cui all’art. 21, comma 1, dello stesso decreto.
Provvede, altresì, al controllo della qualità sui Revisori Legali e sulle Società di Revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.
Controlla inoltre in merito:
- a) all’abilitazione, compreso il regolare svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;
- b) alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
- c) all’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
- d) alla formazione continua;
- e) alla verifica del rispetto delle disposizioni del D.lgs. 39/2010 da parte dei Revisori Legali che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.
- f) all’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni delle disposizioni del predetto decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all’articolo 9, 10 e 11.
Sempre il MEF applica le sanzioni di cui all’art. 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 39/2010, in relazione alle seguenti violazioni:
- mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
- inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010 di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, dello stesso decreto, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del Revisore Legale, degli incarichi da esso svolti e dei relativi ricavi/compensi;
- violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del D.lgs. 39/2010, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all’articolo 11 -stesso decreto, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV;
- dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;
- mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall’articolo 14 del D.lgs. 39/2010; in tal caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera b);
- mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all’articolo 20, commi 16 e 17, D.lgs. 39/2010, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;
- mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell’articolo 24, comma 9, D.lgs. 39/2010.