La Corte di Cassazione - Sezioni Unite, con la sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011, ha reso chiarimenti circa:
- l’eventuale responsabilità disciplinare dell’Avvocato, ex art. 24, n. 2, del codice deontologico forense – rubricato “Rapporti con il Consiglio dell'ordine” - in relazione all’ iscritto che non fornisca al Consiglio dell’Ordine chiarimenti, notizie o adempimenti relativamente ad un esposto presentato, per fatti disciplinari, nei suoi confronti;
- l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e di procuratore, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, sancita ex art. 3 del R. D.L. 1578 del 27 novembre 1933 (legge professionale). Corte di Cassazione - Sezioni Unite, sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011
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Avvocati. Sanzioni disciplinari (113 kB)
Avvocati. Sanzioni disciplinari - Giustizia & Sentenze N. 40-2011
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