2 luglio 2022

Cancellazione retroattiva dall’albo e obblighi contributivi

È possibile sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nei casi specifici

Autore: Pietro Mosella
La scelta di modulare gli effetti della cancellazione dall’albo sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie, dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 125 del 23 giugno 2022, il quale ha fornito chiarimenti in merito alla cancellazione retroattiva dall’albo e degli obblighi contributivi.

Il parere del CNDCEC è scaturito a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale che ha chiesto allo stesso indicazioni in merito alla richiesta di pagamento della quota annuale dell’anno 2021 d’iscrizione all’Albo. Tale richiesta è stata indirizzata ad un soggetto che ha sostenuto di aver a sua volta richiesto di essere cancellato dall’albo a far data dal 01.04.2021, ma che aveva inviato la menzionata richiesta ad un indirizzo di posta elettronica errato. La stessa, quindi, non è mai pervenuta all’Ordine.

Per rispondere al suddetto quesito, il Consiglio Nazionale evidenzia che, la procedura di cancellazione dell’iscritto all’Albo, può avere inizio sia d’ufficio, sia a seguito di apposita comunicazione da parte dell’iscritto medesimo.

Richiamando l’articolo 1334 del c.c., il CNDCEC osserva che, la richiesta di cancellazione dall’albo è, quindi, un atto unilaterale di natura recettizia che produce effetto solo dal momento in cui perviene a conoscenza della persona (in questo caso l’Ordine) a cui è destinata.

Ne consegue che, non essendo stata mai ricevuta dall’Ordine la dichiarazione in questione, la stessa non ha prodotto l’effetto della conoscibilità da parte del medesimo delle istanze del professionista.

Secondo il Consiglio Nazionale, quanto suesposto legittimerebbe l’Ordine a perseverare nella richiesta di pagamento della quota annuale, risultando il soggetto ancora un iscritto all’albo e, quindi, come tale assoggettato ai relativi obblighi che l’iscrizione comporta.

Dopo questa corposa premessa, il CNDCEC, in merito alla tematica generale della decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, osserva che, normalmente, questi operano a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine.

Questo, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento. Ciò, comporterebbe che la cancellazione operi dalla data di adozione della delibera.

Come si spiega nel parere fornito, però, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo.

In linea generale, infatti, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, l’Amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione. A tal proposito, viene richiamato quanto pronunciato dal Consiglio di Stato (n. 835/1993), secondo cui “l’Amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo”.

In conseguenza di tutto quanto esposto, quindi, il Consiglio Nazionale conclude sottolineando che, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie, dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine.
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