21 ottobre 2015

Commercialista curatore fallimentare: solo se iscritti alla sezione A

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La libera professione non passa mai di moda! Sempre più numerosi sono i soggetti che, in possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore, cercano l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, ai fini della successiva iscrizione nel relativo albo ed esercizio della libera professione.

L’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili si compone di due sezioni: A (“Commercialisti”) e B (“ Esperti contabili”).
Possono iscriversi alla Sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 139/2005, i soggetti aventi (entrambi) i seguenti requisiti:
1) possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in scienza dell’economia, ovvero nella classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
2) superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto.
Possono, invece, iscriversi nella sezione B, i soggetti cha hanno i seguenti requisiti (entrambi):
1) diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale) oppure diploma di laurea nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche);
2) superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio di esperto contabile.
L’incarico di curatore fallimentare è limitato alla sola sezione A – Per gli iscritti alla sezione B dell’albo, la competenza tecnica in cui sono chiamati ad operare esclude determinati ambiti che invece sono lasciati all’esclusiva sfera di competenza degli iscritti alla sezione A: tra queste rientra uno degli incarichi più ambiti dal professionista quale quello di “Curatore fallimentare”. Si tratta di un incarico, che soprattutto negli ultimi tempi di crisi economica, ha registrato un incremento rispetto agli anni passati visto il crescente numero di imprese interessate da procedure concorsuali.

La possibilità di assumere incarico di curatore fallimentare, è espressamente non prevista tra le attività che rientrano nella competenza tecnica degli iscritti alla sezione B dell’albo. In particolare, ai sensi del comma 4 art. 1 D.Lgs. n. 139/2005, rientrano tra le attività che possono espletare gli esperti contabili:
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
a) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
b) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
c) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
d) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
e) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni.
La possibilità di assumere l’incarico di curatore fallimentare è, invece, possibile solo per gli iscritti alla sezione A dell’albo, secondo quanto previsto dal comma 3 lett. d) art. 1 D.Lgs. n. 139/2005, in cui espressamente è dettato che “ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
[…] d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle proceduredi amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali”.
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