30 aprile 2021

Consulenza aziendale: occorre precisare l’oggetto delle prestazioni nel mandato professionale

I chiarimenti forniti dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 53/2021

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito dell’attività di consulenza aziendale prestata dal professionista, è opportuno che l’oggetto delle specifiche prestazioni professionali sia, di volta in volta, precisato nel mandato professionale, specie quando si tratti di attività e competenze professionali che presentano un elevato grado di genericità.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 53 del 2 aprile 2021, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione alle attività professionali e, nello specifico, alla consulenza aziendale prestata dal professionista anche presso istituti bancari.

Quanto sopra affermato dal Consiglio Nazionale, scaturisce a seguito di un quesito pervenuto allo stesso con il quale un Ordine territoriale ha chiesto di sapere se, alla luce dell’articolo 1, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 139/2005, nonché dell’Informativa n. 112/2019 (accordi di collaborazione con istituti bancari per la creazione di un canale di accesso qualificato alle risorse finanziarie), “la consulenza aziendale e l’assistenza, anche presso gli istituti bancari, alle operazioni necessarie all’ordinaria liquidità delle aziende” rientri tra le attività che formano oggetto della professione.

Il parere del CNDCEC – L’articolo 1 del D. Lgs. n. 139/2005, richiamato nel quesito, riconosce agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, competenza specifica in “economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”. Il CNDCEC ricorda come, il comma 2 di detto articolo, alla lett. d), specifichi che, forma oggetto della professione, tra l’altro, anche l’attività di “verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati”.

Secondo il Consiglio Nazionale, le sopra menzionate disposizioni, pur con una formulazione generica, riconoscono comunque agli iscritti nell’albo, competenza specifica non solo nell’attività fiscale e di revisione contabile, ma anche in quella di consulenza aziendale, sia per quanto concerne gli aspetti dell’organizzazione dell’impresa dal punto di vista amministrativo-contabile, sia per quanto concerne la situazione finanziaria dell’impresa stessa.

Sul punto, ai successivi commi 3 e 4 del citato articolo 1, sono precisate le attività che rientrano nelle specifiche competenze degli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo e, tra queste, relativamente all’ambito di consulenza aziendale, il CNDCEC indica, in particolare, le seguenti:
  • revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche” (comma 3, lett. a – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A);
  • consulenza nella programmazione economica negli enti locali (comma 3, lett. l – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A);
  • valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici (comma 3, lett. m – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A);
  • monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese (comma 3, lett. n – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A);
  • redazione e l’asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati (comma 3, lett. o – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A);
  • certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti (comma 3, lett. p – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A);
  • tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali (comma 4, lett. a – competenza tecnica degli iscritti nelle sez. A e B).

Pur considerando, quindi, che l’ordinamento riconosce una competenza specifica degli iscritti nell’albo nell’attività di consulenza aziendale, il Consiglio Nazionale osserva comunque che, le attività e le competenze professionali indicate nella citata disposizione, presentano “un elevato grado di genericità”. In virtù di quest’ultimo aspetto evidenziato, dunque, per il CNDCEC appare opportuno che l’oggetto delle specifiche prestazioni professionali sia, di volta in volta, precisato nell’ambito del mandato professionale.

A tal proposito, lo stesso Consiglio Nazionale richiama anche l’Informativa n. 112/2019, la quale ha fornito, nel primo allegato, uno strumento utile per individuare con precisione l’ambito oggettivo della prestazione, nel caso in cui l’iscritto fornisca consulenza aziendale, concernente l’analisi della situazione finanziaria dell’impresa, al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche per l’accesso ai canali di finanziamento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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