5 ottobre 2020

Elezioni Consigli degli Ordini: incompatibilità carica di Revisore con quella di consigliere di disciplina

Nei Pronto Ordini chiarimenti del CNDCEC anche sulle trasmissioni delle liste tramite PEC

Autore: Redazione Fiscal Focus
Qualora il consigliere di disciplina venga eletto come componente del Collegio dei Revisori dell’Ordine, prima di accettare tale carica, è opportuno che si dimetta dalla carica di componente del Consiglio di Disciplina. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 141/2020, pubblicato il 2 ottobre dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), che ha fornito chiarimenti, relativamente alle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, in merito alla incompatibilità della carica di Revisore con quella di consigliere di disciplina.

Sempre con riguardo alla tematica relativa alle elezioni dei Consigli degli Ordini, nel Pronto Ordini n. 142/2020, pubblicato il 2 ottobre scorso, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla trasmissione delle liste tramite PEC.

Il Pronto Ordini n. 141/2020– Al CNDCEC è stato posto un quesito con il quale è stato prospettato il caso di un attuale componente del Consiglio di disciplina che ha presentato la propria candidatura per l’elezione come revisore dell’Ordine. Nell’ipotesi che il candidato venga eletto, è stato chiesto se, l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dell’Ordine sia incompatibile o meno con l’incarico di componente del Consiglio di Disciplina dello stesso Ordine.

Il Consiglio Nazionale, sul punto, ha dapprima richiamato l’articolo 2, comma 3, del Regolamento, il quale disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli (di Disciplina) territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.
Il sopra citato articolo 2 dispone che “la carica di consigliere dell’Ordine è incompatibile con la carica di consigliere del relativo Consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale”.

Considerando quanto sopra esposto, il CNDCEC precisa preliminarmente che non vi è alcuna norma che stabilisca espressamente l’incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio di Disciplina e quella di componente del Collegio dei Revisori dell’Ordine.
Il Consiglio Nazionale, al contempo, evidenzia però anche la diversità e la tipicità delle due funzioni, disciplinare da un lato e di controllo dell’operato del Consiglio dell’Ordine dall’altro, ritenendo quindi che, nel caso in cui il consigliere di disciplina venisse eletto come componente del Collegio dei Revisori dell’Ordine, prima di accettare tale carica, è opportuno che si dimetta dalla carica di componente del Consiglio di Disciplina.

Il Pronto Ordini n. 142/2020– Rimanendo sempre nell’argomento riguardante le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, è stato posto al CNDCEC un quesito concernente la trasmissione delle liste via PEC. Nello specifico, è stato chiesto:
  • da quale indirizzo PEC deve essere inviata la lista;
  • se le liste già trasmesse via PEC devono essere depositate anche in originale presso l’Ordine per poter effettuare i necessari controlli.

Con riferimento al primo quesito posto, il CNDCEC osserva che, anche in relazione al deposito cartaceo, il regolamento elettorale non contiene alcuna indicazione in merito ai soggetti a cui compete, materialmente, il deposito delle liste presso l’Ordine. Esso - specifica il Consiglio Nazionale - potrebbe essere curato sia da uno dei candidati, sia da un altro soggetto incaricato/delegato.

Allo stesso modo, sottolinea il CNDCEC, l’indirizzo PEC utilizzato per la trasmissione delle liste, potrebbe essere quello di uno dei candidati, ovvero di altro soggetto individuato dai candidati a cui sia stato affidato il compito di curare la raccolta di tutta la documentazione necessaria per la presentazione della lista.

In merito al secondo quesito posto, invece, occorre evidenziare che, la trasmissione delle liste via PEC, esclude il successivo deposito cartaceo delle stesse e della documentazione che deve accompagnarle. L’ammissione della lista - afferma il Consiglio Nazionale - sarà valutata con le stesse modalità previste per il deposito cartaceo, vale a dire in relazione alla completezza della documentazione trasmessa, al rispetto dei termini ed alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità fissati dall’ordinamento professionale e dal regolamento elettorale.
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