Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025". Il documento, rispetto alla versione resa disponibile nel mese di dicembre 2022 (si veda sul punto l’articolo “
Enti locali: parere dell’Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025” del 3 dicembre 2022), è aggiornato con le novità della Legge di Bilancio 2023 e con le disposizioni normative emanate fino alla data della pubblicazione dello stesso parere.
Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”), nonché del D. Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Ai fini della formulazione del parere e dell’esercizio delle sue funzioni, peraltro, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali, emanati dal CNDCEC, oltre alle check list allegate al parere.
Il parere - Il documento in esame si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti, fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese, nonché con un focus specifico dedicato ai controlli sul PNRR.
Il testo costituisce soltanto una traccia di riferimento per la formazione del parere da parte dell’Organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.
Le notizie generali sull’ente e la verifica da parte dell’Organo di revisione che lo stesso ente abbia o meno, entro il 30 novembre 2022, aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, sono gli aspetti analizzati ad inizio documento, per poi soffermarsi sulle domande preliminari e, successivamente, sulla parte relativa agli equilibri finanziari nel bilancio di previsione 2023-2025.
A tal proposito, il documento precisa che, nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell’approvazione del rendiconto, occorre far riferimento ai dati presuntivi con i quali l’Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.
A seguire, si approfondiscono gli aspetti riguardanti il bilancio di previsione 2023-2025, dove si specifica che, l’Organo di revisione:
- deve aver verificato che il bilancio di previsione proposto rispetta/non rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del TUEL;
- deve aver verificato che le previsioni di competenza rispettano/non rispettano il principio generale n. 16 ed i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
In un apposito prospetto, inoltre, vengono illustrate le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2022. Ciò, antecede la conseguente verifica degli equilibri degli anni 2023-2025.
Dopo le verifiche sulla coerenza delle previsioni e dell’attendibilità e congruità delle previsioni degli anni 2023-2025, il parere in commento si sofferma prima sulle spese in conto capitale e poi sui fondi ed accantonamenti.
Spazio poi alla parte riguardante l’indebitamento e gli organismi partecipati, con la verifica che gli stessi abbiano approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2021.
Infine, il parere si sofferma sui controlli relativi al PNRR, dove si precisa che, l’Organo di revisione, deve aver verificato che l’Ente si sia dotato o meno di soluzioni organizzative idonee/non idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni. Si specifica, altresì, che il medesimo Organo debba aver verificato che l’Ente abbia o meno potenziato il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle Circolari RGS sul PNRR.
A conclusione delle verifiche esposte in precedenza, il parere termina con le osservazioni ed i suggerimenti dell’Organo di revisione rispettivamente:
- a) riguardo alle previsioni di parte corrente;
- b) riguardo alle previsioni per investimenti;
- c) riguardo alle previsioni di cassa;
- d) riguardo agli accantonamenti;
- e) in merito all’invio dei dati alla relativa banca-dati delle Amministrazioni pubbliche.