Con l’Informativa n. 49 del 6 aprile 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in merito alla proroga del termine per il triennio formativo 2020-2022, ha fornito chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili al sopra citato triennio formativo.
Il Consiglio Nazionale, richiamando e facendo seguito all’Informativa n. 10/2023, con la quale si comunicava la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio formativo 2020-2022, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di rendicontazione dei crediti formativi (cfp).
Ciò, in considerazione del fatto che, detta proroga, riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale.
Proroga termine triennio formativo 2020-2022- Per completezza d’argomento, occorre prima ricordare quanto sancito dalla richiamata Informativa n. 10 del gennaio 2023, la quale ha prorogato il termine del triennio formativo 2020-2022 sino al 30 giugno 2023, al fine di consentire a tutti coloro che non hanno conseguito i 90 crediti formativi necessari per adempiere all’obbligo formativo di acquisirli nel corso del primo semestre del 2023.
La medesima Informativa ha stabilito che, il recupero dei crediti necessari per assolvere all’obbligo formativo del triennio 2020-2022, potrà avvenire solo partecipando ad eventi che non sono utili per assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali e dei revisori degli enti locali, al fine di non generare effetti sul sistema dell’equipollenza dei crediti, previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 39/2010 e dall’articolo 3 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
Informativa n. 49– In virtù di quanto disposto dalla precedente e sopra citata Informativa n. 10, per il Consiglio Nazionale, occorre che i crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023 e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi degli iscritti nel triennio 2020-2022, siano oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.
A tal proposito, nell’Informativa in commento si precisa, altresì, che come di consueto, per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l’ente che ne ha richiesto l’accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC.
Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto imputare al triennio 2020-2022 i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l’aggiornamento dei cfp nel proprio gestionale.
Il Consiglio Nazionale precisa, inoltre, che l’Ordine di appartenenza riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i cfp “non utili”, anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale.
In virtù di quanto sopra esposto, quindi, il Consiglio Nazionale osserva che, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” e/o “non caratterizzanti”, l’Ordine contabilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il debito del triennio 2020-2022, mentre, i restanti cfp “caratterizzanti” o “non caratterizzanti”, saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023.
Un’ulteriore precisazione da parte del CNDCEC, riguarda la contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020-2022: in tal caso – si specifica nell’Informativa in esame - qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la precedenza ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”.
Infine, il Consiglio Nazionale ritiene che, l’Ordine, debba comunicare agli iscritti che non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2020-2022 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 giugno 2023, saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio citato, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria.