5 luglio 2022

Tirocinio con la P.A. svolto per massimo sei mesi e all’esito del corso di laurea

Secondo il CNDCEC è necessaria la diretta supervisione del professionista affidatario

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito dell’ammissione ai fini del sostenimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione, l’eventuale tirocinio presso la sede dell’Amministrazione Pubblica può essere svolto per massimo sei mesi e all’esito del corso di laurea (non contestualmente al periodo di studi), purché avvenga sotto la diretta supervisione ed il controllo del professionista affidatario.

È quanto sostiene il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 128 del 23 giugno 2022, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’attivazione dei tirocini con la Pubblica Amministrazione ai fini del sostenimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Il parere del CNDCEC è scaturito a seguito di un quesito formulato da un Ordine territoriale con il quale è stato domandato se, alla luce della normativa vigente in materia, il tirocinio possa essere svolto (anche in maniera parziale) presso gli uffici del Tribunale. Sul punto, lo stesso Ordine ha specificato di aver ricevuto da parte del Tribunale una richiesta d’interesse per avvalersi di risorse che possano svolgere “tirocinio” presso gli uffici giudiziari, nella specie l’ufficio “spese di giustizia”.

Il parere del CNDCEC - Sul tema generale della possibilità di svolgimento del tirocinio presso Pubbliche Amministrazioni ai fini del sostenimento dell’esame di Stato, il Consiglio Nazionale osserva dapprima che, il tirocinio, è finalizzato all’acquisizione delle capacità necessarie per l’esercizio della professione.

Ai sensi della normativa attualmente vigente in materia, esso comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione stessa, essendo il tirocinante “presente presso lo studio” o comunque operando “sotto la supervisione ed il controllo diretto” del dominus per almeno 20 ore settimanali (articolo 1, commi 2 e 3, Decreto Ministero dell’Università 7 agosto 2009, n. 143).

In virtù di com’è formulata la suddetta norma, secondo il CNDCEC, pur essendo lo studio professionale il luogo ordinario di svolgimento del tirocinio, non è escluso che esso possa essere svolto anche altrove a condizione che il tirocinante operi “sotto la diretta supervisione e controllo” del dominus. In sostanza, lo studio professionale non è il luogo esclusivo di svolgimento del tirocinio.

Nel parere, il Consiglio Nazionale richiama il D.P.R. n. 137/2012, il quale prevede che possono essere stipulate convenzioni tra i Consigli nazionali degli Ordini ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio presso Amministrazioni Pubbliche all’esito del corso di laurea. Tale convenzione non è stata ad oggi stipulata dal Consiglio Nazionale.

Come osserva il CNDCEC, vista comunque l’ampiezza della previsione di cui al Regolamento del tirocinio citato, già vigente al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/2012 (tutt’ora vigente) e che consente lo svolgimento del tirocinio anche al di fuori dello studio professionale, nei limiti in cui il tirocinio svolto al di fuori dello studio professionale abbia ad oggetto “attività proprie della professione”, esso può essere effettuato, all’esito del corso di laurea, anche presso Pubbliche Amministrazioni, quali i Tribunali.

Ciò, però, purché un eventuale accordo che sia stipulato con l’Amministrazione Pubblica ospitante preveda espressamente, in ossequio a quanto richiesto dal Regolamento del tirocinio, la necessità che il tirocinio effettuato presso la stessa Pubblica Amministrazione sia svolto “sotto la supervisione ed il controllo diretto” del dominus.

In virtù di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale afferma che, un eventuale accordo stipulato dall’Ordine in questione con il Tribunale, dovrebbe necessariamente prevedere il coinvolgimento diretto dei professionisti affidatari dei tirocinanti iscritti nel registro del tirocinio.

Di conseguenza, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 137/2012, il CNDCEC ritiene che, l’eventuale tirocinio presso la sede dell’Amministrazione Pubblica, possa essere svolto per massimo sei mesi e all’esito del corso di laurea (non contestualmente al periodo di studi).

In conclusione e per completezza, lo stesso Consiglio Nazionale ricorda, inoltre, che ai fini del valido svolgimento del tirocinio, dev’essere rispettato il requisito di assiduità delle 20 ore settimanali totali richieste dal Regolamento che potrebbero essere svolte in modalità mista (in parte presso lo studio, in parte al di fuori) purché, come sopra chiarito, sotto la diretta supervisione ed il controllo diretto del professionista affidatario.
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