7 giugno 2023

Il nuovo codice della Crisi d’impresa e il ruolo del revisore

Autore: Redazione Fiscal Revisione
Il D.Lgs. 83/2022 di attuazione della Direttiva Fallimentare 2019/1023/UE introduce ulteriori e profonde modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019. La conferma del 15 luglio 2022 come data di entrata in vigore del Codice (art. 51 dello stesso D.Lgs. 83/2022) ha posto fine a una serie di ripetute proroghe.

Anche il ruolo del revisore, oltre ad essere significativamente ridimensionato, è molto diverso. Secondo la valutazione effettuata nell'applicazione di ISA Italia 570, non si necessità più di segnali premonitori di crisi come strumenti di alert, ma diviene fondamentale cooperare con esperti in eventi di crisi già evidenti, e se nominato, avvalersi di un revisore.

Tuttavia può accadere che l’esperto convochi lui stesso imprenditori e interessati; in questo caso, il revisore responsabile, se nominato per obbligo di legge o volontariamente, è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nell'assicurare l'imparzialità e l'obiettività delle informazioni inviate da imprenditori e stakeholder agli esperti nel miglior modo possibile per svolgere i propri compiti.

È evidente come i principi di professionalità del revisore non si limitano gli ISA Italia, riservata alla revisione dei conti e dei bilanci ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 39/2010, ma comprendono anche un insieme di garanzie del principio professionale applicabili a categorie più ampie, iscritte al Registro di revisione. Un'attività che il soggetto a cui è affidata la revisione legale dovrebbe padroneggiare in un modo particolare. Bisogna precisare però che non è possibile definire a priori quale insieme di principi debba essere applicato nel caso di collaborazione con un esperto.

Differente il ragionamento per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 17, comma 5, che sembrano potersi configurare come un compito di filtraggio degli elementi di informazione forniti dall'imprenditore all'esperto, oltre che avvalendosi della precedente gestione aziendale acquisita durante l'esecuzione della revisione contabile; è altresì oggetto di indagine da parte dei revisori la consapevolezza del livello di conoscenza, obiettività ed imparzialità rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria evidenziata dai documenti contabili.

Emerge tuttavia che le grandi novità introdotte non solo hanno portato nuove problematiche, ma hanno anche contestualizzato alcune delle problematiche che scaturivano dal testo del Codice nelle varie versioni che lo hanno contraddistinto. La questione della natura del soggetto che svolge l'incarico di revisore viene affrontata solo implicitamente: il testo normativo parla di revisori e sembra escludere le persone giuridiche, mentre l'incarico di revisione legale dei conti previsto dal D.Lgs. 39/2010 può essere concesso indistintamente a persone fisiche e giuridiche ai fini della libera circolazione di tali servizi e fermo restando il rispetto dei requisiti di qualità.

Ulteriore problema risulta essere l’articolo del codice vigente secondo cui l’esperto, durante il suo compito di agevolare i rapporti e le trattative tra le parti e gli imprenditori, può avvalersi di un revisore legale che non possieda rapporti con l’impresa o altri soggetti interessati nelle operazioni o nei rapporti professionali. Il dubbio sorge nel momento in cui si debba decidere se il revisore sia soggetto al quadro di riferimento rigorosamente vincolante applicabile al a colui che svolge incarichi di revisione legale dei conti.

Ciò che emerge al momento è che il ruolo del revisore indipendente di cui l’esperto può decidere di avvalersi non deve coincidere con il ruolo di revisore in carica ai sensi del Codice civile. Si spera tuttavia che, alla luce dell’intera congettura interpretativa, il ruolo del revisore non si riduca ad una limitata comunicazione rivolta agli esperti della crisi d’impresa o alle parti interessate ma si soffermi sulla costruzione della propria opinione professionale e sulla formazione del giudizio specialistico riferendosi a tutti gli elementi probativi ritenuti fondamentali per il superamento della crisi d’impresa.
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